PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I comuni nei cui territori sono localizzati edifici di culto delle confessioni religiose che non hanno stipulato un'intesa con lo Stato istituiscono un osservatorio permanente che verifica la trasparenza, la provenienza e le finalità dei contributi destinati alla costruzione e alla gestione degli stessi.
      2. L'osservatorio di cui al comma 1 è composto da rappresentanti della comunità religiosa interessata e da rappresentanti degli enti locali, nominati rispettivamente dalla comunità religiosa medesima e, con tutela delle minoranze, dal sindaco del comune dove deve essere costruito l'edificio di culto, nonché da un rappresentante del prefetto.

Art. 2.

      1. Gli edifici di culto di cui all'articolo 1 sono costruiti nel rispetto degli strumenti urbanistici adottati secondo la legislazione vigente e possono essere utilizzati esclusivamente per finalità religiose.
      2. Gli edifici di culto di cui al comma 1 non possono costituire sede di scuole, salvo che non si tratti di scuole paritarie o di scuole non paritarie ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.
      3. I centri culturali eventualmente annessi agli edifici di culto di cui al comma 1 devono essere provvisti di uno statuto che dichiari l'esplicita adesione ai princìpi fondamentali della Costituzione italiana.